I.CE.C - Istituto di Certificazione della Qualità per l'Industria Conciaria

Il riferimento per le Certificazioni nell'area pelle

Pelli Ecologiche

Certificazione di prodotto UNI 11427 per "pelli e cuoi a ridotto impatto ambientale"


Certificazione applicabile a

  • c - Concerie

Vengono uniformati a livello nazionale i criteri ambientali e le caratteristiche funzionali di prodotto che caratterizzano i cuoi ecologici. La norma stabilisce dei requisiti minimi da rispettare per ottenere tramite la certificazione il logo Ecopelle, applicabile poi anche ai manufatti tramite etichette numerate.

La certificazione di prodotto dei cuoi a ridotto impatto ambientale (“ecopelli” o "pelli ecologiche") rilasciata da ICEC si basa sulla norma UNI 11427.

Essa permette di comunicare al proprio cliente che sono stati rispettati i requisiti minimi di prodotto ed i requisiti minimi ambientali del processo produttivo (per qualsiasi tipo di concia) previsti dallo standard per poter chiamare il cuoio “ecologico”, “ecopelle" o con termini simili.

Tale certificazione è applicabile ad ogni tipologia di pelle finita e per ogni destinazione d’uso. Gli indicatori sono calcolati sull'intero processo di produzione della pelle, a partire da pelle grezza fino al cuoio finito, pronto alla spedizione per l’utilizzo nell’industria manifatturiera. Sono incluse tutte le fasi del processo, anche se svolte da fornitori o terzisti.

La norma, come già implicito poiché il DL 9 giugno 2020, n. 68 ne dà la definizione, ribadisce inoltre che può essere chiamato "cuoio" o "pelle" solo tale materiale e non ciò che artificialmente ne riproduce l'aspetto (es. sintetici, tessuti spalmati, etc..).

Nel marzo 2015 è stata pubblicata la nuova revisione della norma; fra i principali cambiamenti rispetto alla prima versione segnaliamo:

  • Una più chiara distinzione fra cuoio conciato al vegetale e cuoi diversi da quelli conciati al vegetale;
  • L’adeguamento di alcuni indicatori di processo ai valori medi di settore;
  • L’adeguamento degli indicatori relativi agli scarichi idrici in depuratore ai limiti consortili (anche nel caso in cui sia presente una deroga).